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Beni - immateriali - marchio (esclusività' del marchio) – Cass. n. 10298/2020

Marchio patronimico - Cessione a terzi - Inserimento dello stesso nome anagrafico in un altro marchio - Limiti - Principi di correttezza professionale - Individuazione - Fattispecie.

L'imprenditore che abbia ceduto a terzi un marchio patronimico, incentrato sul proprio nome anagrafico, può procedere alla registrazione di altro marchio che rechi lo stesso nome, ma deve rispettare i principi di correttezza professionale, sicché il giudice di merito deve considerare insieme all'indebito beneficio che l'imprenditore tragga dallo sfruttamento del patronimico contenuto nel marchio ceduto, anche il pregiudizio che in tal modo viene arrecato al nuovo titolare dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso di valutare la conformità ai principi di correttezza professionale del comportamento dell'imprenditore che, dopo aver ceduto il marchio patronimico ”Fiorucci”, aveva registrato un altro marchio, recante la sequenza linguistica ”Love Therapy by Elio Fiorucci”, riferito a prodotti riconducibili al medesimo "brand” commerciale dell'acquirente del marchio anteriore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10298 del 29/05/2020 (Rv. 657712 - 01)

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