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Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali - Cass. n. 34537/2019

Procedura di appalto pubblico - Acquisizione della documentazione relativa all'invenzione - Predivulgazione - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

In tema di segretezza del brevetto, ove i documenti relativi all'invenzione siano acquisiti nel corso di una procedura di appalto pubblico, il vincolo di segretezza incombente sui terzi che vengano a conoscenza delle caratteristiche del trovato non opera se la segretezza non sia stata palesata dal titolare, tenuto conto, da una parte, che, a differenza dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il disposto dell'art. 8, comma 5, lett. d), del d.P.R. n. 352 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), concernente la possibilità di sottrarre all'accesso i documenti detenuti dalla P.A. per la tutela anche di interessi industriali e commerciali, non può implicare l'assoluta operatività del vincolo anche nel caso in cui gli aventi diritto manchino di manifestare una volontà di secretazione, e, dall'altra, che l'art. 6-bis del r.d. n. 1127 del 1939 (e ora l'art. 98 c.p.i.) condiziona il diritto alla segretezza delle informazioni aziendali all'adozione da parte di chi ne ha il controllo di misure adeguate a mantenere il segreto, con ciò implicando, anzitutto, che i soggetti che acquisiscono le informazioni riservate siano resi edotti della volontà del titolare di conservarle tali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34537 del 27/12/2019 (Rv. 656615 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2585

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