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Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21402 del 14/08/2019 (Rv. 655328 - 01)

Brevetto europeo - Procedura di limitazione avanti all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) - Definizione - Retroattività - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia, ove tale brevetto sia assoggettato alla procedura di limitazione avanti all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), la relativa protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo, a prescindere dalla nullità delle originarie rivendicazioni, successivamente modificate attraverso la menzionata procedura. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, per effetto della limitazione, che aveva escluso dalla protezione brevettuale una rivendicazione viziata da anteriorità invalidante, la privativa, così delimitata, potesse essere fatta valere contro le condotte di contraffazione, poste in essere sin dalla tempo in cui brevetto europeo era stato reso efficace in Italia).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21402 del 14/08/2019 (Rv. 655328 - 01)