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Brevetti e convenzioni internazionali – decadenza – Cass. 12849/2019

Pagamento tardivo del diritto annuale - Effetti - Decadenza "ex lege" del brevetto - Procedimento di accertamento officioso - Caratteri - Accettazione del pagamento delle annualità successive a quella scaduta - Irrilevanza - Termine per l'avvio della procedura di decadenza - Insussistenza.

Il pagamento tardivo del "diritto annuale di mantenimento in vita" del brevetto ne comporta la decadenza "ex lege", in applicazione dell'art. 227 del d.lgs. n. 30 del 2005, e il relativo accertamento officioso è effettuato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. cit., previa comunicazione del rilievo all'interessato ed annotazione nel registro dei brevetti, al fine di consentire la prova della tempestività dei versamenti eseguiti, senza che l'accettazione da parte dell'UIBM dei pagamenti relativi alle successive annualità possa valere quale riconoscimento del diritto al mantenimento della privativa, vertendosi su diritti ed obblighi indisponibili, e senza che operi alcun termine per l'avvio della procedura in difetto di previsione espressa in tal senso, non potendo, in particolare, applicarsi il termine di diciotto mesi per l'annullamento degli atti amministrativi illegittimi di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, non essendovi alcun esercizio di autotutela da parte dell'UIBM.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12849 del 14/05/2019 (Rv. 654249 - 01)