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Beni - frutti - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012

Beni comuni - Utilizzazione esclusiva del comproprietario - Conseguenze - Obbligo di restituzione dei frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo del bene - Rilevanza.

I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012