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Beni - immateriali - marchio - nominativo - geografico – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16022 del 20/12/2000

Relativa tutela - Riferimento all'art. 7 c.c. - Esclusione - All'art. 21 legge marchi - Necessità - Fattispecie relativa all'utilizzo del marchio "Capri" da parte di una società produttrice di sigarette.

In tema di marchi, per verificare se l'uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), bensì alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi" nell'ambito del diritto commerciale, ossia quella dell'art. 21 della legge n. 929 del 1942 (la S.C. ha così confermato la sentenza che, nella controversia instaurata dal Comune di Capri contro una casa produttrice di sigarette, aveva escluso che l'utilizzo del marchio "Capri" potesse ledere la fama, il credito o il decoro della municipalità dell'isola).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16022 del 20/12/2000