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Risarcimento a carico dell'assicuratore – Cass. n. 34788/2021

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - soggetti (assicurazioni, assicurato, terzi) - Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Spettanza - Fondamento - Limiti.

 

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", la vittima trasportata ha sempre e comunque il diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non potendo l’assicuratore negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 34788 del 17/11/2021 (Rv. 663119 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917

 

 

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Cassazione

34788

2021