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Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile – Cass. n. 5259/2021

Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Generale ammissibilità - Esclusione - Pronuncia che estende all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità - Vantaggio per il danneggiato - Insussistenza - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5259 del 25/02/2021 (Rv. 660600 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2043