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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) -risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato -litisconsorti necessari - Cass. n. 7755/2020

Procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante -Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Omissione -Conseguenze.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020 (Rv. 657502 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383

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7755

2020