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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32792 del 13/12/2019 (Rv. 656046 - 01)

Azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) 

Azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. - Previo espletamento delle formalità di cui all'art. 22 l. 990 del 1969 - Necessità - Costituzione di parte civile nel processo penale concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Valenza equipollente - Esclusione.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche in caso di azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. esperita dal danneggiato da sinistro stradale è indispensabile, a pena di improponibilità della domanda, la previa formulazione della richiesta all'assicuratore con le modalità previste dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, alla quale non può considerarsi equipollente la costituzione di parte civile nel processo penale (nella specie, concluso con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) di cui la compagnia assicuratrice non sia stata parte.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32792 del 13/12/2019 (Rv. 656046 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054