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Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019 (Rv. 655759 - 01)

Surrogazione legale dell'Inail ex art. 1916 c.c. ed azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 - Differenze - Conseguenze sulla determinazione della competenza - Fattispecie.

Competenza civile - "ius superveniens"- In genere.

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - rivalsa dell'ente assicuratore In genere.

Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l'INAIL agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace sull'azione promossa dall'INAIL nei confronti di un imprenditore, ritenuto responsabile del sinistro stradale in cui un proprio dipendente aveva riportato danni alla persona, al fine di ottenere il rimborso dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato, senza, tuttavia, qualificare la domanda in termini di regresso - ed anzi precisando in prima udienza di essersi surrogato nei diritti del danneggiato - e facendo valere la violazione, da parte del danneggiante, di regole di comune prudenza, e non anche di norme an tinfortunistiche).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019 (Rv. 655759 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1916