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Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 05)

Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.

Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta - In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224