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Deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile "prima di farne uso nello Stato" – Cass. n. 20315/2022

Notariato - atto pubblico notarile - atti notarili non negoziali - atti ricettivi (deposito di atti) - Atto formato all'estero - Deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile "prima di farne uso nello Stato" - Requisito di validità dell'atto - Esclusione - Finalità del deposito - Fattispecie in tema di cessione di rapporti giuridici "in blocco".

 

Con riferimento alla disciplina degli atti formati all'estero, il deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile distrettuale dell'atto "prima di farne uso nello Stato" - prescritto dall'art. 106, comma 1, n. 4, l. n. 89 del 1913 (legge notarile) - non è elemento perfezionativo dell'atto stesso, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 28 legge notarile. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che non era invalida la cessione di crediti "in blocco" stipulata all'estero con un atto che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima del suo deposito presso un notaio italiano).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20315 del 23/06/2022 (Rv. 665260 - 02)

 

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Cassazione

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