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Collegamento stabile del notaio con agenzie immobiliari – Cass. n. 3940/2022

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Collegamento stabile del notaio con agenzie immobiliari - Illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147 lett. a), b) e c) - Sussistenza.

 

In materia di responsabilità disciplinare dei notai, il dovere generale di imparzialità del notaio è violato nel caso in cui il professionista faccia ricorso all'opera di un procacciatore che induca persone a favorirlo (beneficiando della relativa attività di mediazione), risultando in tal modo alterato il momento della libera scelta del notaio da parte dei clienti. (Nella specie, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la violazione dell’indebito procacciamento di affari attraverso il collegamento del notaio con più agenzie immobiliari, atteso che dalle risultanze probatorie era emersa la violazione del principio di personalità della prestazione, avendo il notaio fatto ricorso a plurime agenzie immobiliari, deputate ad individuare potenziali clienti e sottoporre loro i preventivi redatti dal professionista).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3940 del 08/02/2022 (Rv. 663821 - 02)

 

Corte

Cassazione

3940

2022