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Procedimento disciplinare a carico dei notai – Cass. n. 7051/2021

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - Co.re.di. - Composizione - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 111, comma 2 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, § 1 della CEDU - Manifesta infondatezza.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 148, 150-bis e 151 della l. n. 89 del 1913, relativamente alla composizione della commissione regionale di disciplina (Co.re.di.), per contrasto con l'art. 111, comma 2, e l'art. 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, della CEDU, considerando, da un lato, che la legge, nel rispetto dell'esigenza ineludibile, connaturata ad ogni valutazione giustiziale deontologica, di attingere alla categoria professionale di appartenenza, per comporre il collegio giudicante, assicura adeguate condizioni di indipendenza ed imparzialità alla commissione medesima - la quale rappresenta pur sempre un organo amministrativo, cui sono devolute funzioni giustiziali - e, dall'altro, che la garanzia giurisdizionale è assicurata, in primo luogo, dal giudizio successivo che si svolge innanzi alla corte di appello e, quindi, dall'accesso al giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 03)