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Processo disciplinare - Rito applicabile – Cass. n. 7051/2021

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - Rito applicabile - Rito sommario di cognizione - Pubblicità della sola udienza di discussione - Conformità all'art. 6 CEDU - Fondamento.

In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell'art. 702- ter; in assenza di una previsione specifica sulla pubblicità delle udienze, opera, dunque, il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, a condizione che sia assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_128, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3