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Licenziamento disciplinare per fatto di reato – Cass. n. 32680/2022

Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Licenziamento disciplinare per fatto di reato - Esercizio dell'azione penale - Mancata partecipazione al giudizio penale del datore - Giudicato penale - Vincolatività per il giudice civile - Esclusione - Ragioni.

 

Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore sulla base di un fatto di reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il giudice civile, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro che pure era stato posto in condizione di farlo, non è vincolato dal giudicato penale ed è, quindi, abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo; infatti l'art. 654 c.p.p., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32680 del 07/11/2022 (Rv. 666217 - 01)

 

Corte

Cassazione

32680

2022