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Giudizio civile e penale (rapporto) - Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione – Cass. n. 11467/2020

Condanna contestuale dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile - Efficacia vincolante della pronuncia sull'"an debeatur" - Sussistenza - Fattispecie.

Giudizio civile e penale (rapporto) - assoluzione dell'imputato - per amnistia.

Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11467 del 15/06/2020 (Rv. 658264 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909

CORTE

CASSAZIONE

11467

2020