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Giudizio civile e penale (rapporto) - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 -

Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti.

La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la corte di appello competente per valore, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile; ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto della domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1

RAPPORTO GIUDIZIO CIVILE E PENALE

EFFETTI