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Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialita' - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34529 del 27/12/2019 (Rv. 656557 - 01)

Azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. - Proposizione della domanda civile in sede penale - Sospensione necessaria - Presupposti - Identità di "petitum" e "causa petendi" - Necessità.

Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - responsabilita' per le obbligazioni sociali In genere.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali azionata in sede civile e penale, posto che, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi", difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dalla società (nella specie, ex art. 2476 c.c.), qualora quest'ultima si sia costituita parte civile nel giudizio penale a carico degli amministratori per falsi (in bilancio o nelle scritture contabili) commessi dai medesimi, in quanto l'azione promossa in sede civile è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto a quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale degli amministratori derivanti, rispettivamente, dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34529 del 27/12/2019 (Rv. 656557 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_295