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Pubblico ministero in materia civile - impugnazioni - in genere p.m. non titolare di autonomo potere di impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3556 del 10/02/2017

Ricorso per cassazione proposto dalla parte - Mancanza di notifica al P.M. del giudice "a quo" - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.

Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice "ad quem" e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione; al contrario, detta integrazione è necessaria nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3556 del 10/02/2017