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pubblico ministero in materia civile - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014

Intervento obbligatorio del P.M. - Accoglimento delle sue richieste in sede di appello - Ricorso per cassazione - Omessa notifica al P.G. presso la corte di appello - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014

Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014