Skip to main content

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26741 del 18/09/2023 (Rv. 668841 - 01)

Art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale - Disciplina - Ambito di applicabilità - Riferibilità del trattamento secondo la condizione di reciprocità ai soli diritti non fondamentali della persona - Sussistenza - Estensione anche ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale (cc.dd. "preleggi") sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana, comunitaria ed extracomunitaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale gli eredi del beneficiario delle prestazioni lavorative avevano lamentato che il lavoratore straniero non potesse ottenere un trattamento economico riferito automaticamente ai contratti collettivi nazionali e comunitari - ha ritenuto non applicabile il principio di reciprocità con riguardo al diritto, costituzionalmente tutelato ex art. 36 Cost., del prestatore di lavoro di ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, rappresentando il contratto collettivo solo parametro da utilizzare per la liquidazione dell'equa retribuzione spettante).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26741 del 18/09/2023 (Rv. 668841 - 01)