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Costituzione della Repubblica – straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01)

Protezione speciale – Integrazione socio-lavorativa del richiedente in Italia - Attività di volontariato e di plurimi rapporti di attività lavorativa subordinata in tirocinio e a tempo determinato - Conoscenza della lingua italiana - Esclusione in ragione dell'audizione giudiziale mediante interprete - Insussistenza - Ragioni - Rilevanza.

In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01)