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Costituzione della Repubblica – straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023 (Rv. 668020 - 01)

Riconoscimento protezione umanitaria – Cognizione del Tribunale in composizione collegiale - Eccezione di nullità per applicazione di normativa vigente prima decentra ta in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Questione di competenza per materia - Termine per l'eccezione - Prima difesa del giudizio di merito ex art. 38 c.p.c. - Necessità.

In tema di rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modif., dalla l. n. 132 del 2018, l'eccezione di nullità per applicazione della normativa vigente prima del citato d.l. (in forza della quale la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali apparteneva al tribunale in composizione collegiale, che trattava la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio camerali) attiene ad una questione di competenza per materia, la cui relativa eccezione deve essere proposta nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c., applicabile anche al rito sommario di cognizione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023 (Rv. 668020 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038