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Domanda di protezione sussidiaria – Cass. n. 25500/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - Giudizio di legittimità - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Omissione - Conseguenze.

 

In materia di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.4 della direttiva 2011/95/CE e degli artt. 8, 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, solo in presenza dell'adempimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione pertinente e specifica in ordine alla sussistenza della situazione di cui all'art.14, lett. c), d.lgs. 251 del 2007sorge il dovere del giudice di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. In assenza di quell'allegazione, la censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo pertinente al "decisum" e non congruente con il tipo di pericolo di danno grave oggetto di deduzione in causa e con il motivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25500 del 30/08/2022 (Rv. 665533 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

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