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Presentazione della domanda di protezione internazionale – Cass. n. 17834/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - Nuova misura di trattenimento - Durata - Periodo massimo ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 142 del 2015 - Limite temporale non superabile ex art. 6, comma 6, d. lgs. cit. - Portata.

 

Ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che "il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda", deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022 (Rv. 664948 - 01)

 

Corte

Cassazione

17834

2022