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Pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno – Cass. n. 20930/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno - Espulsione - Divieto - Intempestività della domanda di rinnovo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di immigrazione, il cittadino straniero ha diritto di rimanere in Italia in pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando la relativa istanza sia presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, potendo l'espulsione essere disposta solo nel caso in cui la richiesta venga respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno sul territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che, rigettando il ricorso proposto contro il decreto di espulsione, aveva omesso di considerare la pendenza del procedimento volto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, avviato dopo più di sessanta giorni dalla scadenza, su cui la commissione territoriale aveva espresso parere sfavorevole, ma rispetto al quale la questura non si era ancora pronunciata).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20930 del 30/06/2022 (Rv. 665230 - 01)

 

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