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Mera reiterazione della domanda di protezione internazionale – Cass. n. 4561/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Mera reiterazione della domanda di protezione internazionale - Diritto di rimanere nel territorio italiano fino alla decisione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

La fattispecie applicativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 25 del 2008, applicabile alle domande proposte prima dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 2018, prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di Pace ed annullato il decreto di espulsione emesso nei confronti di un ricorrente che aveva presentato la prima domanda reiterata, presentata anteriormente dell'adozione del decreto stesso, evidenziando come solo alla Commissione Territoriale e non al Giudice di Pace spetti la valutazione relativa all'esistenza di profili di novità della domanda reiterata).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4561 del 11/02/2022 (Rv. 664015 - 01)

 

Corte

Cassazione

4561

2022