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Decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza – Cass. n. 65/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cittadino dell'Unione europea - Allontanamento ai sensi dell'art. 20, comma 9, d.lgs. n. 30 del 2007 - Autorità competente - Ministero dell'Interno - Decreto emesso dal Prefetto - Nullità - Esclusione - Incompetenza relativa - Sussistenza - Conseguenze.

 

In applicazione dell'art. 20, comma 9, d.lgs. n. 30 del 2007, il decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza del cittadino dell'Unione europea, che abbia soggiornato nei precedenti dieci anni nel territorio dello Stato, deve essere adottato dal Ministro dell'Interno ma, se viene emanato dal Prefetto, é viziato da semplice incompetenza relativa, e non da nullità, essendo il Prefetto un'articolazione del Ministero dell'Interno, che ha competenze in questa materia, tant'é che, una volta instaurato il giudizio di impugnazione nei confronti del Ministero, unico soggetto processualmente legittimato, l'eventuale vizio d'incompetenza resta privo di rilievo, dovendosi solo valutare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente di permanere in Italia.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 65 del 04/01/2022 (Rv. 663896 - 01)

 

Corte

Cassazione

65

2022