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Informazioni sulla situazione del Paese d'origine del richiedente – Cass. n. 39954/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine - Attualità al momento della decisione - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale, le informazioni sulla situazione del Paese d'origine del richiedente, che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, devono essere aggiornate al momento della decisione. (Nella specie - relativa ad una domanda di protezione internazionale, avanzata da un cittadino gambiano di religione musulmana, fondata sulle gravi minacce ricevute a causa della frequentazione di cristiani da parte dei figli del ricorrente - la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistenti, senza citare alcuna fonte, i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n. 251 del 2007, sulla base dell'assunto che il Paese, a seguito del mutamento della guida politica, "non era oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio", senza tuttavia spiegare le ragioni per cui, essendo cambiato il regime politico, fosse venuta meno anche ogni forma di pregiudizio religioso nei confronti di altre fedi).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 39954 del 14/12/2021 (Rv. 663256 - 01)

 

Corte

Cassazione

39954

2021