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Definizione di minore straniero non accompagnato – Cass. n. 41930/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l'ordinamento italiano - Necessità - Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore - Fattispecie.

 

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori affidati di fatto dai loro genitori residenti all'estero ad un parente che sia in grado di prendersene cura in Italia. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni e non del Tribunale ordinario, all'apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale della sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma di delega della responsabilità). genitoriale).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 41930 del 29/12/2021 (Rv. 663728 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0343, Cod_Civ_art_0348, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047

 

Corte

Cassazione

41930

2021