Skip to main content

Diritto della parte all'autodifesa in giudizio penale – Cass. n. 41688/2021

Costituzione della repubblica - tutela dei diritti e degli interessi - difesa (diritto di) - diritto della parte all'autodifesa in giudizio penale - Domanda di accertamento rivolta al giudice civile - Inammissibilità - Fondamento.

 

La pretesa della parte ad esercitare l'autodifesa in un processo penale non può essere fatta valere mediante un'azione di accertamento innanzi al giudice civile, perché è principio ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e poiché l'interesse ad agire deve essere esibito in rapporto alla "res" dedotta in giudizio è, conseguentemente, privo di interesse processualmente tutelabile chi chiede una statuizione su un diritto da farsi valere in un altro giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

41688

2021