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Nuovi elementi per reiterazione della domanda – Cass. n. 30791/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale, i ”nuovi elementi”, alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, rigettando la domanda, non aveva tenuto conto di una relazione psicologica prodotta dopo un primo diniego di tutela, da cui si evinceva la condizione di particolare stress post-traumatico del richiedente, dipendente dalle vicende vissute prima del suo arrivo in Italia e comportante una grave compromissione del suo quadro psichico).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 29/10/2021 (Rv. 662669 - 01)

 

Corte

Cassazione

30791

2021