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Pagamento del raddoppio del contributo unificato – Cass. n. 15177/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti - Data di rilascio - Omessa indicazione - omessa certificazione - Inammissibilità del ricorso - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - A carico del ricorrente - Fondamento.

 

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.

Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15177 del 01/06/2021 (Rv. 661387 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_83, Cod_Proc_Civ_art_365

 

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2021