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Dovere del giudice di cooperazione istruttoria – Cass. n. 19177/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dovere del giudice di cooperazione istruttoria - Verifica d'ufficio della situazione oggettiva del Paese di origine - Obbligo - Verifica ufficosa altresì delle condizioni individuali del soggetto richiedente - Esclusione – Fondamento - prova civile - onere della prova

In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria - e, cioè, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari - è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115

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