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Protezione internazionale – Cass. n. 28780/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso per Cassazione - Oneri ex art. 366, nn.3), 4) e 6) c.p.c.

Nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere - rispettivamente - di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28780 del 16/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_366_1

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