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Violenza di genere - Valutazione di credibilità – Cass. n. 29943/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Violenza di genere - Valutazione di credibilità - Omissioni nel narrato dei particolari della violenza e dell'identità dell'autore - Rilevanza - Condizioni -Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Modalità.

Ai fini della valutazione di credibilità in ordine alle dichiarazioni rese da un richiedente, che deduca di avere subito violenza di genere, la circostanza che la vittima non abbia riferito i dettagli delle violenze subite o nascosto l'identità del proprio aguzzino, può essere considerata indizio di scarsa attendibilità del narrato, solo se il giudice le abbia posto specifiche domande a chiarimento della storia, da contenere negli stretti limiti delle esigenze istruttorie, dandone atto nella motivazione del provvedimento, non potendosi, in caso contrario, pretendere dal richiedente un onere di specificazione che finirebbe per tradursi in una ulteriore sottoposizione ad una forma di violenza psicologica. Pertanto, in tal caso l'approfondimento istruttorio demandato al giudice deve essere svolto con modalità idonee a preservare l'integrità psicologica della vittima, in quanto persona da presumere fragile a fronte del vissuto di violenza cui è stata esposta, soprattutto nel caso di violenze reiterate e prolungate nel tempo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29943 del 30/12/2020

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2020