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Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente – Cass. n. 28782/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedimentali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Tassatività - Esclusione - Contegno processuale - Rilevanza - Giudizio di inattendibilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.

In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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2020