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Protezione internazionale - Valutazione di credibilità -  Cass. n. 24183/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 3, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2017 - Valutazione di credibilità - Significato dell'espressione "in generale" - Rilevanza di una singola incongruenza - Limiti - Fattispecie.

L'art. 3, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia "in generale attendibile", va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile "nel suo insieme", attribuendo all'espressione "in generale" utilizzata dalla norma il valore semantico di "complessivamente" o "globalmente", benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte di un cittadino del Gambia, del grave rischio di persecuzione connesso alla sua omosessualità - punita in tale paese con la pena dell'ergastolo - aveva rigettato la domanda, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale, senza esaminare i fatti allegati a riprova della sua condizione e del pericolo ad essa connesso, in ragione della natura preventiva della fuga e dell'assenza di un già sofferto stato di persecuzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24183 del 02/11/2020 (Rv. 659752 - 01)

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