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Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Cass. n. 25943/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Esclusione "ab initio" dell'audizione del richiedente - Nullità relativa del decreto - Conseguenze.

Nel procedimento, in grado di appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell'istante innanzi alla Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell'udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008 ed è, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto legale di tale atto processuale; siffatta nullità è a rilevanza cd. variabile e, pertanto, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c., sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25943 del 16/11/2020 (Rv. 659680 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161

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25943

2020