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Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Cass. n. 25439/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza di videoregistrazione del colloquio - Conseguenze - Audizione del richiedente - Condizioni - Onere di specifica allegazione - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d'indagine, non ha l'obbligo di procedere all'audizione del richiedente, salvo che quest'ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dello straniero affermando che, non avendo adempiuto a tale onere di allegazione, non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25439 del 11/11/2020 (Rv. 659659 - 01)

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