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Protezione internazionale - Inattendibilità del richiedente – Cass. n. 21929/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale -  Inattendibilità del richiedente - Rigetto della domanda - Presupposti - Limiti - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, l'inattendibilità dei fatti narrati dal richiedente è preclusiva di ogni forma di protezione ove cada sulla sua provenienza geografica o sulla sua stessa identità. Quando, per contro, tale inattendibilità investa il vissuto posto a fondamento della domanda di protezione, essa potrà giustificarne il rigetto solo a condizione che il rimpatrio non debba avvenire verso paesi nei quali siano esposte a rischio la vita o l'incolumità fisica del medesimo richiedente; in tal caso, infatti, il principio sovranazionale del "non refoulement", di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, impedirebbe il respingimento anche del richiedente non attendibile, salvo che egli costituisca un pericolo per la sicurezza del paese ospitante o una minaccia per la collettività, ai sensi del comma 2 del citato art. 33.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21929 del 09/10/2020 (Rv. 659031 - 01)

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