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Protezione internazionale - Donna in stato di gravidanza – Cass. n. 22052/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Donna in stato di gravidanza - Soggetto "vulnerabile" - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quella di madre con figlio minore, deve essere valutato ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 11, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non aveva tenuto in debito conto la condizione di gravidanza allegata dalla ricorrente).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22052 del 13/10/2020 (Rv. 659026 - 01)

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