Skip to main content

Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Cass. n. 14821/2020)

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Fondamento - Conseguenze.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate "ratione temporis" secondo il rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendovi disposizioni particolari che riguardino l'impugnazione delle pronunce di gravame all'esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell'appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020 (Rv. 658259 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_4

Corte

Cassazione

14821

2020