Skip to main content

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30031 del 19/11/2019 (Rv. 656354 - 01)

Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Sheperd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno. (Fattispecie relativa a richiedente asilo dell'Ucraina, dove l'appartenenza a una delle religioni registrate non garantisce il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la renitenza alla leva è punita con la reclusione da 1 a 5 anni).

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30031 del 19/11/2019 (Rv. 656354 - 01)