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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019 (Rv. 656274 - 01)

Protezione internazionale - Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di diniego - Omessa notificazione nel termine del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza - Concessione di nuovo termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio e richiamando l'art. 154 c.p.c., ha confermato la sentenza di appello che che aveva dichiarato improcedibile il gravame poiché l'appellante non aveva provveduto alla detta notificazione nel termine assegnatogli e aveva chiesto di essere rimesso in termini, ma solo all'udienza fissata e senza allegare l'esistenza di cause non imputabili a giustificazione dell'omissione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019 (Rv. 656274 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702, Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_153