Skip to main content

Protezione internazionale dello straniero

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - protezione internazionale dello straniero - ricorso al giudice - allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - necessità - omissione - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018

>>> La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, ha evidenziato che non erano state allegate, da parte del ricorrente, né la situazione implicante la protezione internazionale in rapporto a conflitti armati in corso nel suo paese di origine, né - ai fini della protezione umanitaria - una condizione di grave violazione dei diritti umani).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018