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Responsabilità del cessionario di azienda per i debiti - Cass. n. 13903/2020

Azienda - cessione - debiti - Responsabilità del cessionario di azienda per i debiti - Presupposto - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Tutela del creditore - Richiesta di ordine di esibizione - Discrezionalità del giudice - Esclusione- Ragioni - Fattispecie.

In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13903 del 06/07/2020 (Rv. 658498 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560, Cod_Proc_Civ_art_210

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