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Spese di gestione degli uffici giudiziari – Cass. n. 3874/2023

Pubblica amministrazione - servizi pubblici - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Spese di gestione degli uffici giudiziari - Domanda di rimborso proposta da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

 

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avanzata da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della giustizia e volta ad ottenere il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari in forza degli artt. 1 e 2 della l. n. 392 del 1941 (secondo la formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2014), attesa l'insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l'integrale restituzione delle spese indicate, nonché l'autoritativa determinazione del "quantum" del contributo gravante sullo Stato.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3874 del 08/02/2023 (Rv. 666886 - 01)

 

Corte

Cassazione

3874

2023